Accessibilità web e European Accessibility Act: chi deve adeguarsi davvero
Data Pubblicazione: 13/09/2026 | | Prodotto

Accessibilità web e European Accessibility Act: chi deve adeguarsi davvero

L'EAA non rende accessibile «tutta internet». Copre un elenco: tra i servizi, l'e-commerce verso i consumatori. Le microimprese di servizi sono esentate. Si misura la pagina, non il plugin.

Da giugno 2025 circola una frase pigra: «tutti i siti devono essere accessibili, è legge europea». Non è così. L'European Accessibility Act copre prodotti e servizi elencati, non l'intera internet italiana. Un e-commerce verso i consumatori c'entra. Il sito vetrina di un falegname con tre pagine, in molti casi, no. Confondere i due casi costa: o si spende su un obbligo che non c'è, o si ignora un obbligo che c'è.

In breve: la direttiva (UE) 2019/882 si applica, in Italia dal 28 giugno 2025, a un elenco chiuso di prodotti e di servizi ai consumatori, tra cui il commercio elettronico. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dai requisiti di accessibilità di quella direttiva. La pubblica amministrazione sta su un altro binario (Legge 4/2004, AgID). WCAG resta lo standard tecnico di riferimento, non un bollino da comprare a plugin. Questo pezzo distingue chi deve, chi è fuori, e cosa si controlla in pagina prima di firmare un preventivo.

Cosa trovi in questo articolo

  1. Cos'è l'EAA, e cosa non è

  2. L'elenco: prodotti e servizi coperti

  3. E-commerce: sì. Sito vetrina: non automatico

  4. Microimprese: l'esenzione che va letta

  5. La PA è un altro regime

  6. Cosa si misura in pagina (non il plugin)

  7. Errori da evitare

  8. In sintesi

Cos'è l'EAA, e cosa non è

L'European Accessibility Act è la direttiva (UE) 2019/882 del 17 aprile 2019. L'obiettivo dichiarato dalla Commissione è un mercato interno con regole comuni su prodotti e servizi accessibili, non un codice etico per ogni homepage. Gli Stati membri dovevano recepirla entro giugno 2022. L'applicazione ai prodotti immessi sul mercato e ai servizi forniti ai consumatori parte dal 28 giugno 2025, con alcune eccezioni temporali scritte nella stessa direttiva (contratti di servizio già in essere, contenuti non aggiornati, e altro: si legge il testo, non un thread).

In Italia il recepimento passa dal d.lgs. 82/2022. AgID è autorità di vigilanza sull'accessibilità dei servizi digitali di quel decreto, oltre al ruolo già previsto dalla Legge 4/2004 per la PA. Due regimi. Due pubblici. Due scadenze. Mischiarli è l'errore numero uno.

Questo pezzo sta nel cluster Prodotto: l'accessibilità, quando è dovuta, è un requisito di prodotto, non un tema «di comunicazione». Non è una patch. Non è un overlay. È come si costruisce la pagina, il checkout, il form, il PDF.

L'elenco: prodotti e servizi coperti

La Commissione pubblica l'elenco. La direttiva, all'articolo 2, lo rende vincolante. Non si allarga per analogia.

Dentro l'EAA (dopo il 28 giugno 2025)Non è «tutto il web»
Computer e sistemi operativi; smartphone; sportelli automatici, macchine per biglietti e check-in; apparati TV legati ai servizi digitaliUn sito informativo senza vendita a distanza non diventa «prodotto EAA» solo perché è online
Servizi telefonici; accesso ai servizi media audiovisivi; servizi di trasporto aereo, ferroviario, su autobus e per vie navigabili (siti, app, biglietti elettronici, nei limiti della direttiva)Il blog aziendale, la brochure, la pagina «chi siamo» di uno studio, da soli, non rientrano in quell'elenco
Servizi bancari per consumatoriUn internet banking c'entra. Il sito del commercialista che spiega l'orario, no, non per questa direttiva
E-book; servizi di commercio elettronicoVendita online di prodotti o servizi a un consumatore, a distanza, su richiesta individuale. Non «avere un form contatti»

La definizione di commercio elettronico, nella direttiva, è stretta: servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore, allo scopo di concludere un contratto. Gli obblighi di accessibilità di quei servizi si applicano alla vendita online di qualsiasi prodotto o servizio. Un checkout, un carrello, una scheda prodotto verso un consumatore: lì si è dentro. Una landing che invita a chiamare: no, non per questa norma.

Tre domande, in quest'ordine. Se la prima è no, le altre due aspettano.

DomandaSe sìSe no
1. Vendo a distanza a un consumatore (carrello, abbonamento, biglietto, prodotto)?Si entra nel perimetro e-commerce dell'EAAQuesta direttiva, da sola, non ti rende obbligato
2. Sono una microimpresa che fornisce servizi?L'EAA esenta le microimprese che forniscono servizi. Si verifica la definizione UE, non il feelingI requisiti di servizio si applicano (salvo altre deroghe)
3. Sono una pubblica amministrazione?Si applica la Legge 4/2004 e le Linee guida AgID. È un altro fascicoloNon si copia la dichiarazione di accessibilità della PA sul sito di un privato «perché fa figo»

E-commerce: sì. Sito vetrina: non automatico

Il caso che confonde di più è il negozio online. Se vendi a un consumatore dal sito, l'EAA ti riguarda come servizio di commercio elettronico, dal 28 giugno 2025, salvo esenzioni. Non «il design è carino». Il carrello, i filtri, il pagamento, i messaggi di errore, i PDF delle condizioni, l'app se c'è: sono il servizio.

Un sito che descrive l'attività e chiede di scrivere in segreteria non è, per questa direttiva, un e-commerce. Può essere comunque utile renderlo accessibile. Utile non è obbligatorio. L'obbligo nasce dall'elenco, non dal buon senso. Il buon senso resta: un form che non si usa da tastiera perde clienti anche senza una direttiva.

Se il negozio è lento, inaccessibile e pieno di plugin, i tre problemi si tengono. La guida sull'ecommerce lento misura il tempo. Questa misura se una persona può concludere l'acquisto. Non si ripara l'una con un CDN e l'altra con un overlay. Si ripara il prodotto.

Microimprese: l'esenzione che va letta

L'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva è chiaro: le microimprese che forniscono servizi sono esentate dai requisiti di accessibilità di quel paragrafo e dagli obblighi connessi. Il considerando spiega perché: imporre anche solo la valutazione di proporzionalità sarebbe, per loro, un onere sproporzionato. Gli Stati membri devono però fornire orientamenti e strumenti. L'esenzione non è «fai quello che vuoi». È «questa direttiva, sui servizi, non ti impone quei requisiti».

Microimpresa, nella raccomandazione 2003/361/CE richiamata dalla direttiva: meno di 10 occupati e fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Si conta come dice quella definizione, non come dice il commercialista «siamo piccoli». Una società di 12 persone che vende online non è microimpresa. Una ditta individuale con un e-commerce da trecentomila euro di fatturato va pesata sui due tetti, non sul feeling.

Sui prodotti le microimprese non sono fuori dal mercato: hanno obblighi documentali più leggeri, non un lasciapassare. Chi fabbrica o importa un prodotto elencato legge l'articolo sui prodotti, non il paragrafo sui servizi. Anche qui: elenco, non analogia.

La PA è un altro regime

AgID lo scrive in apertura: accessibilità e usabilità dei servizi informatici, senza discriminazioni, con compiti dalla Legge 4/2004. Il d.lgs. 82/2022 aggiunge la vigilanza sull'EAA. Per un comune, un'ASL, un ministero, la dichiarazione di accessibilità, il monitoraggio, le Linee guida AgID non sono nati nel 2025. Chi gestisce un sito della PA e scopre l'EAA oggi è in ritardo di un decennio, non di un'estate.

Copiare la dichiarazione della PA su un sito privato, o viceversa, è rumore. I modelli, i termini, i soggetti obbligati sono diversi. Si legge AgID / Accessibilità e usabilità per il proprio regime, non per quello del vicino.

Cosa si misura in pagina (non il plugin)

Lo standard tecnico di fatto è WCAG, le Web Content Accessibility Guidelines del W3C. AgID, per la PA, rinvia a quelle linee. L'EAA, in allegato, chiede che l'informazione sia percepibile, operabile, comprensibile, robusta: è la stessa architettura delle WCAG, non un marchio da comprare. Un overlay che promette «conformità in un clic» non è una strategia. È un plugin in più, con i costi descritti nel pezzo sul costo nascosto dei plugin: JavaScript, superficie, un vendor che parla di legge al posto tuo.

Cosa si controlla, in pratica, prima di un preventivo o di un go-live:

  • tutta l'interfaccia si usa da tastiera, in ordine di lettura, con focus visibile;

  • ogni controllo ha un nome accessibile; i bottoni non sono solo icone;

  • contrasto del testo e dei componenti; niente informazione solo nel colore;

  • alternative alle immagini di contenuto; i captcha non sono solo visivi;

  • errori di form in testo, legati al campo, non solo in rosso;

  • video con sottotitoli se il servizio li pubblica come contenuto del servizio;

  • PDF di contratto e schede prodotto leggibili da uno screen reader, non scansioni-immagine.

Nessuna di queste voci si sistema «installando l'accessibilità». Si sistema nel tema, nei componenti, nel CMS, nei contenuti. Scegliere uno CMS che tiene i campi, i label, i ruoli ARIA nel nucleo vale più di tre moduli. Se il nucleo non lo fa, si cambia prodotto, o si paga il debito. La guida sul debito tecnico è lo stesso conto: ogni eccezione lasciata nel template torna al checkout, il giorno in cui un cliente non può pagare.

Keidea, come web agency, costruisce siti e negozi: se il perimetro è un e-commerce, l'accessibilità entra nel prodotto, non in coda. La relazione è dichiarata. Non è una certificazione, non è un parere legale, non sostituisce il testo della direttiva. Il pezzo resta in piedi anche senza quel nome: l'obbligo, quando c'è, è sull'elenco, non sul fornitore.

Errori da evitare

  • Dire «tutti i siti italiani devono essere WCAG AA da giugno 2025». L'EAA non dice così.

  • Ignorare un e-commerce verso consumatori perché «siamo una PMI». PMI non è microimpresa. L'esenzione è sulle microimprese che forniscono servizi.

  • Comprare un overlay e dichiararsi conformi. Non è nel testo. Non è una misura.

  • Copiare la dichiarazione AgID della PA sul sito di un privato, o il contrario.

  • Trattare l'accessibilità come un plugin, e la performance come un altro plugin. Sono lo stesso prodotto.

In sintesi

L'EAA, dal 28 giugno 2025, copre un elenco: tra i servizi, il commercio elettronico verso i consumatori. Non copre «internet». Le microimprese che forniscono servizi sono esentate da quei requisiti. La PA sta sulla Legge 4/2004. WCAG è il metro tecnico, non un bollino. Si misura la pagina: tastiera, nomi, contrasto, errori, documenti. Si sceglie uno stack che lo tiene nel nucleo. Il resto è marketing da overlay, o paura da slide. Né l'uno né l'altra chiudono un carrello.

Nota: questo articolo non è un parere legale. Per un caso concreto si legge la direttiva, il d.lgs. 82/2022 e, se serve, un giurista. Le soglie di microimpresa e l'elenco dei servizi si verificano sul testo vigente, non su una sintesi.

Fonti

Immagine di copertina: postazione di lavoro. Foto di Free-Photos / Pixabay, Wikimedia Commons, licenza CC0.

Relazione: Keidea s.r.l. è parte correlata di questa testata. Il riferimento nel testo è un esempio di perimetro di lavoro (siti ed e-commerce), non una certificazione di conformità.

Questo contenuto è stato realizzato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e successivamente verificato secondo le linee editoriali della redazione.

Domande Frequenti

No. La direttiva 2019/882 si applica a un elenco di prodotti e di servizi ai consumatori, tra cui il commercio elettronico. Un sito vetrina senza vendita a distanza non entra in quell'elenco solo perché è online. La PA sta su un regime diverso (Legge 4/2004).
Sì, se vende a distanza a un consumatore tramite sito o app, salvo esenzioni. La direttiva definisce il commercio elettronico in modo stretto: contratto a distanza, per via elettronica, su richiesta individuale. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate da quei requisiti.
La direttiva rinvia alla raccomandazione 2003/361/CE: meno di 10 occupati e fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. L'articolo 4, paragrafo 5, esenta le microimprese che forniscono servizi. PMI e microimpresa non sono sinonimi.
No. L'accessibilità si misura in pagina: tastiera, nomi dei controlli, contrasto, errori di form, documenti. Un overlay è un modulo di terzi, non una strategia e non una certificazione. WCAG è lo standard tecnico, non un bollino da comprare.
La PA ha già obblighi dalla Legge 4/2004 e dalle Linee guida AgID. Il d.lgs. 82/2022 recepisce l'EAA e assegna ad AgID la vigilanza sui servizi digitali di quel decreto. Sono due fascicoli: non si copia la dichiarazione della PA su un sito privato, né il contrario.

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